Fasce orarie
Sono periodi di tempo ai quali corrispondono diversi prezzi dell’energia.
I contatori installati per la misurazione dei consumi di elettricità sono in grado di rilevare i consumi del cliente distinguendo la fascia oraria in cui questi avvengono. Le fasce orarie sono definite dall’Autorità e sono così suddivise:
- Fascia F1: dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 19.00, escluse le festività nazionali.
- Fascia F2: dal lunedì al venerdì: dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00, escluse le festività nazionali. Il sabato: dalle ore 7.00 alle ore 23.00, escluse le festività nazionali.
- Fascia F3: dal lunedì al sabato: dalle ore 00.00 alle ore 7.00 e dalle ore 23.00 dalle ore 24.00. La domenica e festivi: tutte le ore della giornata.
Per i clienti domestici serviti in maggior tutela i consumi sono distinti nelle fasce F1, come sopra definite e fascia F23, corrispondente alla somma delle fasce F2 e F3, ovvero pari a:
Fascia F23: dalle 19.00 alle 8.00 di tutti i giorni feriali, tutti i sabati, domeniche e giorni festivi. Questa fascia oraria comprende cioè tutte le ore incluse nelle due fasce F2 e F3.
Prezzi unitari
Sono i prezzi che il cliente paga per ciascun kilowattora consumato, per ciascun kW di potenza o per unità di tempo (giorni, mese, anno).
Quota energia
Comprende tutti gli importi da pagare in proporzione al consumo di energia elettrica, è espressa in euro/kWh.
Quota fissa
Comprende tutti gli importi da pagare indipendentemente dai consumi. Generalmente l’unità di misura è euro/cliente/mese (o euro/POD/mese).
Quota potenza
E’ l’importo da pagare in proporzione alla potenza impegnata. Si paga in euro/kW/mese.
Scaglioni
Alcuni costi variano a seconda del livello dei consumi.
I consumi fatturati vengono ripartiti in scaglioni sulla base del consumo medio giornaliero del cliente; alcuni corrispettivi infatti variano a seconda dei livello dei consumi annui. Ogni scaglione è compreso tra un livello minimo ed uno massimo (es: 0-1800 kWh; 1801-2640 kWh, ecc).
Unità di misura
L’unità di misura dei consumi di energia elettrica è il kilowattora (kWh) e rappresenta l’energia assorbita in 1 ora da un apparecchio avente la potenza di 1 kW. Nella bolletta i consumi di energia elettrica sono fatturati in euro/kWh.
I consumi di energia reattiva sono invece misurati in kVarh e fatturati in euro/kVarh.
Dettaglio degli importi fatturati:
Spesa per la materia energia
Tale voce negli elementi di dettaglio è differenziata tra quota energia, suddivisa anche in scaglioni di consumo per i soli clienti domestici residenti, e quota fissa. Tale voce comprende tutti i corrispettivi relativi alle diverse attività di acquisto dell’energia elettrica, dispacciamento e commercializzazione al dettaglio svolte dal venditore per fornire l’energia elettrica al cliente finale. Per i clienti serviti in maggior tutela che hanno attivato una modalità di addebito automatico degli importi fatturati ed ai quali viene inviata la bolletta in formato elettronico la voce evidenzia, in detrazione della quota fissa, lo sconto applicato per tale formato di emissione.
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore
Comprende gli importi sostenuti per le attività di trasporto dell’energia elettrica sulle reti di trasmissione nazionali, di distribuzione locale e per l’attività di misura che comprende anche la gestione del contatore.
Il livello della spesa per tali attività è definito dall’Autorità, sulla base di criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, tenendo conto dei costi sostenuti per tali attività.
Negli elementi di dettaglio i corrispettivi relativi a tali importi sono suddivisi in quota fissa, quota potenza e quota energia.
Spesa per oneri di sistema
Tale voce negli elementi di dettaglio è differenziata tra quota energia e quota fissa. Comprende corrispettivi destinati alla copertura dei seguenti costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico pagati da tutti i clienti finali del servizio elettrico: messa in sicurezza del nucleare e misure di compensazione territoriale; incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate; copertura delle agevolazioni tariffarie riconosciute per il settore ferroviario; sostegno alla ricerca di sistema; copertura del bonus elettrico (che però non viene pagato dai clienti cui è stato riconosciuto il bonus sociale); copertura delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia; integrazioni delle imprese elettriche minori e promozione efficienza energetica.
Corrispettivo CMOR
Può essere addebitato al cliente dall’attuale venditore a titolo di indennizzo a favore di un precedente venditore, per il mancato pagamento di una o più bollette da parte del cliente stesso. Infatti, nei casi in cui un cliente risulti moroso nei confronti di un precedente venditore, quest’ultimo può chiedere un indennizzo – il corrispettivo CMOR – secondo quanto stabilito dall’Autorità .